LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 12-07-1988
REGIONE UMBRIA

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale
25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare
il fenomeno del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 46
del 20 luglio 1988
Il Commissario Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 (Anagrafe del cane)
 Il secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 25
novembre 1986, n. 43 è  sostituito dal seguente:
 << Fermo restando il disposto dell' art. 83 del dpr 8
febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere
entro 180 giorni dalla nascita o, successivamente entro
60 giorni dal possesso, all' iscrizione dell' animale
all' anagrafe di cui all' art. 1 >>.

 

 

ARTICOLO 2

 (Codici di riconoscimento)
 Tra il primo e il secondo comma dell' art. 3 della legge
regionale 25 novembre 1986, n. 43 sono inseriti i seguenti:
  << Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti
in altre regioni è  valido ai fini dell' iscrizione all' anagrafe
di cui all' art. 2.
  La Giunta regionale può  risconoscere validi con proprio
atto altri tipi di tatuaggio, purchè  apposti da Enti
abilitati a livello nazionale >>.

 

 

ARTICOLO 3

 (Controllo del randagismo)
 Al quinto comma dell' art. 6 della legge regionale 25
novembre 1986, n. 43 è  aggiunto il seguente:
 << La Giunta regionale al fine di sostenere le iniziative
di collaborazione delle Associazioni di volontariato
che operano per la protezione degli animali per i fini
di cui al comma precedente promuove la stipula di convenzioni
tra le stesse Associazioni e le UULLSSSS,
ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1987,
n. 9 >>.

 

 

ARTICOLO 4

 (Finanziamento)
 L' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 32
è  sostituito dal seguente:
 << 1.  All' onere per l' attuazione della presente legge le
 UULLSSSS della regione faranno fronte con la quota
del Fondo sanitario regionale loro assegnata sullo
stanziamento del capitolo 2264/ V 5010 del bilancio regionale
per l' anno in corso nonchè  con i proventi delle
sanzioni di cui all' articolo precedente relativamente alle
spese per la tenuta dell' anagrafe del cane.
  2.  La Giunta regionale determina ogni tre anni la misura
del concorso a carico del proprietario dei cani sulle
spese sostenute dalle UULLSSSS o dalla struttura
privata autorizzata, per il tatuaggio.
  3.  I non vedenti sono esonerati dal pagamento del
concorso sulle spese per l' apposizione del tatuaggio al
proprio cane effettuata dalla struttura pubblica.
  4.  Sono altresì  esonerate dal concorso sulle spese le
Associazioni protezionistiche per i cani abbandonati
ospitati nei canili delle stesse e tatuati dalla struttura
pubblica >>.

 

 

ARTICOLO 5

 (Norma transitoria)
 Il termine previsto dall' art. 9 della legge regionale
25 novembre 1986, n. 43 già  prorogato di un anno con
legge regionale 30 luglio 1987, n. 35 è  ulteriormente
prorogato di 90 giorni.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.
 Data a Perugia, addì  12 luglio 1988